Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 dic 2008
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
2. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento.
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