Art. 9
Misure di attuazione
In vigore dal 16 dic 2008
Misure di attuazione
1. Le misure di attuazione riguardano:
a)
le caratteristiche, segnatamente le variabili, le definizioni e le classificazioni dei temi di cui agli allegati da I a V,
b)
la suddivisione delle caratteristiche,
c)
i periodi di riferimento, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati,
d)
la trasmissione di metadati.
Tali misure tengono conto in particolare delle disposizioni di cui all', all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 1, nonché della disponibilità, dell'adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari a seguito di un esame di tutte le fonti relative ai rispettivi settori e temi.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
2. Qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, agli Stati membri sono accordati deroghe e periodi di transizione, adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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