Art. 8

Valutazione della qualità

In vigore dal 16 dic 2008
Valutazione della qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) «tempestività»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono; d) «puntualità»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna; e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici, gli strumenti e le procedure di misurazione applicati, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi. 2.   Ogni cinque anni ogni Stato membro presenta alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e pubblica le relazioni.
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