Art. 8
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 16 dic 2008
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. Qualsiasi accordo finanziario derivante dall'applicazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le irregolarità, le frodi, la corruzione ed eventuali altre attività illecite a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, compresi gli audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzano altresì la Commissione ad effettuare verifiche sul posto e ispezioni, come stabilito dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
3. Tutti i contratti derivanti dall'attuazione di assistenza assicurano i diritti della Commissione e della Corte dei conti a norma del paragrafo 2 del presente articolo durante e dopo l'esecuzione dei contratti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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