Art. 10
Valutazione
In vigore dal 16 dic 2008
Valutazione
1. La Commissione procede al monitoraggio e al riesame delle azioni intraprese a norma del presente regolamento, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle future operazioni pertinenti di cooperazione allo sviluppo. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.
2. La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al comitato di cui all'. Stati membri possono chiedere che valutazioni specifiche siano esaminate in seno a detto comitato.
3. La Commissione associa tutti i soggetti interessati, compresi gli attori non statali e le autorità locali, alla fase di valutazione dell'assistenza comunitaria fornita a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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