Art. 43

Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità

In vigore dal 16 dic 2008
Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti cui spetta presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate e le autorità cui spetta far rispettare gli obblighi prescritti dal presente regolamento. Le autorità competenti e le autorità responsabili dell'attuazione cooperano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e a tal fine prestano ogni sostegno necessario e utile alle autorità corrispondenti degli altri Stati membri.
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