Art. 42
Inventario delle classificazioni e delle etichettature
In vigore dal 16 dic 2008
Inventario delle classificazioni e delle etichettature
1. L'agenzia realizza e tiene aggiornato, in forma di banca dati, un inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Sono incluse nell'inventario le informazioni notificate a norma dell', paragrafo 1, e le informazioni comunicate nel quadro di registrazioni effettuate in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Le informazioni contenute nell'inventario che corrispondono alle informazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono accessibili al pubblico. L'agenzia consente l'accesso alle altre informazioni riguardanti ogni sostanza inclusa nell'inventario ai notificanti e ai dichiaranti che hanno comunicato informazioni su tale sostanza a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'agenzia consente l'accesso a tali informazioni ad altre parti alle condizioni di cui all'articolo 118 di detto regolamento.
2. L'agenzia aggiorna l'inventario quando riceve informazioni aggiornate a norma dell', paragrafo 2, o dell'.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'agenzia, ove applicabile, include in ciascuna voce le seguenti informazioni:
a)
se esistono, per quanto riguarda la voce, una classificazione e un'etichettatura armonizzate a livello comunitario mediante l'inclusione nell'allegato VI, parte 3;
b)
se si tratta di una voce comune di dichiaranti della stessa sostanza di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
c)
se si tratta di una voce concordata da due o più notificanti o dichiaranti a norma dell';
d)
se la voce differisce da un'altra voce dell'inventario per la stessa sostanza.
Le informazioni di cui alla lettera a) sono aggiornate quando è presa una decisione secondo l', paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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