Art. 2

In vigore dal 5 dic 2008
1.   Il lotto da sottoporre al campionamento deve essere scelto a caso. La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, deve essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE. 2.   I campioni prelevati e analizzati devono comprendere almeno: a) dieci campioni di alimenti per lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali; b) un campione, ove disponibile, di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.
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