Art. 3

In vigore dal 5 dic 2008
1.   Entro il 31 agosto 2010, 2011 e 2012 gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni effettuate, rispettivamente, nel 2009, 2010 e 2011. Oltre a tali risultati, gli Stati membri sono tenuti a fornire le seguenti informazioni: a) i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi; b) il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari; c) informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli; d) ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate; e) in caso di eccedenza degli LMR, un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio. 2.   Ove la definizione di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. Se del caso, vanno forniti a parte i risultati dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1213:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1213 — Testo vigente | Portale Normativo