Art. 3

In vigore dal 1 dic 2008
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 488/2008 sono definitivamente riscossi all’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’ del presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
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