Art. 2
In vigore dal 1 dic 2008
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e che sono elencate nella decisione 2008/899/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
a)
le merci siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e
b)
le importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
2. Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
a)
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; o
b)
quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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