Art. 2
In vigore dal 28 nov 2008
All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.
Tuttavia, per le domande relative ai gruppi 1, 4 e 7, l’importo della cauzione è pari a 10 EUR/100 kg».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1181:oj#art-2