Art. 1
In vigore dal 28 nov 2008
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 2 e 3 la domanda di titolo verte su un quantitativo non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.
Per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.».
Storico versioni
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