Art. 3
In vigore dal 25 nov 2008
1. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo obbliga a importare dal paese o dal territorio doganale indicato.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.
2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all', sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Nel caso in cui per un unico certificato siano rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:
a)
indica a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato;
b)
si accerta che i titoli di importazione relativi a tale certificato siano rilasciati lo stesso giorno.
3. L'autorità competente può rilasciare titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. I titoli sono rilasciati immediatamente dopo tale verifica.
Storico versioni
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