Art. 1

In vigore dal 25 nov 2008
1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009 sono aperti i seguenti contingenti tariffari: a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia; b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina; c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; d) 9 175 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dei territori doganali della Serbia e del Kosovo; e) 800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro. I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199. Per i quantitativi da imputare a tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa. 2.   Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune. 3.   L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui a codici NC sotto elencati, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro: — ex 0102 90 51 , ex 0102 90 59 , ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79 , — ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20 , — ex 0201 20 30 , — ex 0201 20 50 .
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