Art. 3
In vigore dal 17 nov 2008
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. I punti 2, 3, da 5 a 12, da 27 a 48, da 51 a 76, 92, 94, il punto 95, lettere a), b) e c), i punti da 97 a 100 e da 102 a 106 dell’ si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008.
3. I punti 1, 4, 13, 14, da 16 a 24, 26, da 80 a 85, 87, 89, 90, 91, il punto 95, lettera d), i punti 96, 101 e 107 dell’ si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. I punti 49, 50, 77, 78, 79, 86 e 88 dell’ si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009.
5. I punti 15, 25 e 93 dell’ si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
6. Il punto 2 dell’ si applica fino al 30 giugno 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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