Art. 2

In vigore dal 17 nov 2008
Entro il 1o gennaio 2012 le autorità doganali riesaminano, in conformità dell’articolo 253, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione concesse prima della data di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento e rilasciano nuove autorizzazioni in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 modificato dal presente regolamento.
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