Art. 2
In vigore dal 6 nov 2008
Entro il 31 gennaio 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione dell', paragrafo 2, del presente regolamento.
Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica. La loro forma e il loro contenuto sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
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