Art. 1

In vigore dal 6 nov 2008
1.   A norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, su richiesta del titolare presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, per i titoli di importazione rilasciati nel periodo contingentale 2007/2008 in forza dei regolamenti (CE) n. 964/2007 (4) e (CE) n. 1002/2007 (5), o nel periodo contingentale 2008 in forza dei regolamenti (CE) n. 2058/96 (6), (CE) n. 327/98 (7), (CE) n. 955/2005 (8), (CE) n. 1964/2006 (9) e (CE) n. 1529/2007 (10), le autorità competenti degli Stati membri annullano l'obbligo di importare e svincolano le cauzioni relative ai quantitativi non utilizzati. 2.   La misura di cui al paragrafo 1 si applica solo se il titolare invoca norme imposte da un paese terzo che le autorità competenti dello Stato membro considerano un caso di forza maggiore ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. Il titolare è tenuto a dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di non essere stato in grado di importare a causa dell'imposizione, da parte di paesi terzi, di divieti ufficiali di esportare o di misure aventi un effetto equivalente che un operatore economico ragionevolmente prudente del settore del riso non avrebbe potuto prevedere al momento di chiedere il titolo di importazione, e di essersi fatto parte diligente per utilizzare il titolo di importazione durante il periodo di validità.
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