Art. 4
In vigore dal 30 ott 2008
1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:
—
per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,
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per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.
Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.
3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d’ordine, ogni domanda con l’origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l’eventuale inesistenza di domande.
4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.
Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.
Storico versioni
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