Art. 2

Relazioni sulla qualità

In vigore dal 28 ott 2008
Relazioni sulla qualità 1.   Le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008 sono specificate nell’allegato 2. 2.   Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2011.
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Relazioni sulla qualità (Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1062) — Testo vigente | Portale Normativo