Art. 2
Relazioni sulla qualità
In vigore dal 28 ott 2008
Relazioni sulla qualità
1. Le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008 sono specificate nell’allegato 2.
2. Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1062:oj#art-2