Art. 1

Procedure di destagionalizzazione

In vigore dal 28 ott 2008
Procedure di destagionalizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE Rev. 2 specificato nell’allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati. Il numero di periodi è calcolato a partire dai primi dati non destagionalizzati richiesti in forza del regolamento (CE) n. 453/2008.
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