Art. 2
In vigore dal 13 ott 2008
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/37/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
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siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità, nonché
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siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché
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le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’ ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 o dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dall’una o dall’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comune (15). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.
Storico versioni
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