Art. 1

In vigore dal 13 ott 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: Paese Dazio definitivo (%) Repubblica popolare cinese 33,7 India 18,3 3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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