Art. 1
In vigore dal 13 ott 2008
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
Paese
Dazio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese
33,7
India
18,3
3. In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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