Art. 65

Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI

In vigore dal 8 ott 2008
Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI 1.   I registri del Capo VI sono in grado di completare le procedure di cui all', paragrafo 1, ad eccezione di quelle indicate alla lettera d), nonché le seguenti procedure: a) procedura di rilascio delle quote del Capo VI, b) procedura di correzione delle quote del Capo VI. 2.   In sostituzione delle procedure di cui all', paragrafo 1, lettera d), i registri del Capo VI applicano le procedure descritte al paragrafo 1, lettere a) e b).
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Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI (Art. 65 Regolamento (UE) 2008/994) — Testo vigente | Portale Normativo