Art. 65
Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI
In vigore dal 8 ott 2008
Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI
1. I registri del Capo VI sono in grado di completare le procedure di cui all', paragrafo 1, ad eccezione di quelle indicate alla lettera d), nonché le seguenti procedure:
a)
procedura di rilascio delle quote del Capo VI,
b)
procedura di correzione delle quote del Capo VI.
2. In sostituzione delle procedure di cui all', paragrafo 1, lettera d), i registri del Capo VI applicano le procedure descritte al paragrafo 1, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:994:oj#art-65