Art. 2

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

In vigore dal 19 set 2008
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota 1.   Per la campagna 2008/2009, che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è di 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 . 2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. 3.   Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo qualora i prodotti medesimi rispettino le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
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Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota (Art. 2 Regolamento (UE) 2008/924) — Testo vigente | Portale Normativo