Art. 1
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
In vigore dal 19 set 2008
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
a)
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b)
territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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