Art. 4
In vigore dal 17 set 2008
1. Viene redatto un bollettino di analisi.
2. Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro:
—
tutti i dati relativi all'identificazione del campione,
—
il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell’atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento,
—
gli elementi che possono avere influito sui risultati,
—
i risultati dell'analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:904:oj#art-4