Art. 2

In vigore dal 17 set 2008
Conformemente alle note dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (5) e per l'applicazione dell'allegato medesimo, i «dati risultanti dall'analisi delle merci» indicati nella colonna 3, sono ottenuti mediante i metodi, le procedure e le formule indicati nel presente articolo. 1) Zuccheri Per dosare i singoli zuccheri viene impiegata la cromatografia di alta precisione in fase liquida (di seguito HPLC). A. Il tenore di saccarosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a: a) S + (2F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure b) S + (G + F) × 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio; dove: S = tenore di saccarosio determinato mediante HPLC; F = tenore di fruttosio determinato mediante HPLC; G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC. Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo. B. Il tenore di glucosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a: a) G – F quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio; b) 0 (zero) quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio. Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) viene detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo. 2) Amido (o destrine) (le destrine sono calcolate in amido) A. Per tutti i codici NC diversi dai codici NC: 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 corrisponde alla formula: (Z – G) × 0,9 dove: Z = tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione (6); G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC. B. Per i codici NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 4154/87. 3) Materie grasse provenienti dal latte Per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa della merce tal quale divisa per cento.
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