Art. 2

In vigore dal 17 set 2008
Quando si eseguono i controlli prescritti all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/2002, il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento consiste: a) in un esame organolettico; b) in analisi fisiche e chimiche eseguite in base ai metodi definiti nell’allegato II del presente regolamento.
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