Art. 1
In vigore dal 17 set 2008
1. Fatte salve le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CE) n. 800/1999, sono concesse restituzioni all’esportazione per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento soltanto:
a)
se questi rispondono alle condizioni definite nell’allegato I;
e
b)
se la dichiarazione d’esportazione presentata reca, nella casella 44 del formulario, la dicitura «merci conformi al regolamento (CE) n. 903/2008».
2. Per l’applicazione del presente regolamento si considera di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 un prodotto preparato per l’alimentazione umana, il quale, per le materie prime utilizzate, per la sua fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti e per il suo condizionamento, sia idoneo a tale destinazione.
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