Art. 3

In vigore dal 12 set 2008
1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   I produttori della Tailandia che desiderino chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni. 4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 5.   Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizioni o di questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non espressamente specificato) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate a titolo riservato vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione H Ufficio: N105 04/090 B-1040 Bruxelles Fax (+32 2) 295 65 05
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