Art. 2

In vigore dal 12 set 2008
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 s'invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni descritte all' del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Con apposito regolamento la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati dai produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino di aver eluso i dazi antidumping.
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