Art. 6
In vigore dal 9 set 2008
1. Ciascun aggiudicatario deve dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro in questione, che i quantitativi aggiudicati con gara parziale sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’ dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.
2. Il trasformatore che alla fine del quinto mese successivo a quello dell’aggiudicazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, paga per ogni giorno di ritardo un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.
3. Se alla fine del settimo mese successivo quello dell’aggiudicazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:878:oj#art-6