Art. 1

In vigore dal 9 set 2008
Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese che figurano nell’allegato I mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo massimo di 345 539 tonnellate complessive di zucchero per uso industriale ammesso all’intervento e disponibile per la vendita per uso industriale. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
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