Art. 3
In vigore dal 9 set 2008
Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti rimane segreta.
Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modulo riportato nell’allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine stabilito nel primo paragrafo.
Storico versioni
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