Art. 1

In vigore dal 9 set 2008
Gli organismi d’intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese di cui all’allegato I mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 345 539 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
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