Art. 4
In vigore dal 14 ago 2008
1. Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'.
2. Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento, figura la seguente dicitura: «Derogation — Regulation (EC) No 815/2008».
3. Ogni trimestre, le autorità competenti di capo Verde presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.
Storico versioni
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