Art. 2

In vigore dal 14 ago 2008
La deroga di cui all' riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente da Capo Verde nella Comunità nel periodo che va dal 1o settembre 2008 al 31 dicembre 2010, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.
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