Art. 19
Aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari
In vigore dal 22 lug 2008
Aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca, luoghi di sbarco e ripari
Gli aiuti per gli investimenti destinati a porti di pesca pubblici o privati, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’ del regolamento (CE) n. 498/2007; e
b)
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
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