Art. 18

Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

In vigore dal 22 lug 2008
Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche Gli aiuti per misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora migliorando nel contempo l’ambiente acquatico sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’ del regolamento (CE) n. 498/2007; e b) il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.
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Aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/736) — Testo vigente | Portale Normativo