Art. 7
Modifiche dell’omologazione
In vigore dal 18 lug 2008
Modifiche dell’omologazione
Gli della direttiva 2007/46/CE si applicano a tutte le modifiche delle omologazioni.
Su richiesta del costruttore, le disposizioni dell’allegato I, punto 3, si applicano senza bisogno di prove ulteriori ai soli veicoli dello stesso tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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