Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 18 lug 2008
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, gli obblighi di cui all’, paragrafi 5 e 6, all’, paragrafo 3, lettera d) e all’, paragrafo 3, lettera e), si applicano a decorrere dal 1o settembre 2011 per l’omologazione di nuovi tipi di veicolo e dal 1o gennaio 2014 per tutti i nuovi veicoli venduti, immatricolati o immessi in circolazione nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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