Art. 4

Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD

In vigore dal 18 lug 2008
Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD 1.   Il costruttore si assicura che tutti i veicoli siano dotati di sistema OBD. 2.   Il sistema OBD è progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l’identificazione dei tipi di deterioramento o malfunzionamento per l’intera durata di vita del veicolo. 3.   Il sistema OBD è conforme alle prescrizioni del presente regolamento nelle normali condizioni di utilizzo. 4.   Quando il sistema OBD è sottoposto a prova con un componente difettoso conformemente all’appendice 1 dell’allegato XI, la spia di malfunzionamento del sistema OBD si attiva. La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi durante la prova anche con livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l’OBD precisati nell’allegato XI. 5.   Il costruttore si assicura che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni in materia di efficienza in uso indicate nell’allegato XI, appendice 1, punto 3, del presente regolamento in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili. 6.   Il costruttore mette rapidamente a disposizione delle autorità nazionali e degli operatori indipendenti i dati non cifrati relativi all’efficienza in uso che devono essere registrati e presentati dal sistema OBD di un veicolo conformemente a quanto disposto nell’allegato XI, appendice 1, punto 3.6. 7.   Dopo l’introduzione dei valori limite per l’OBD, i veicoli possono essere omologati unicamente in applicazione delle norme di emissione EUR 6, fatta eccezione per i veicoli diesel a cui si applicano i valori limite per l’OBD indicati nel punto 2.3.2. dell’allegato XI.
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Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/692) — Testo vigente | Portale Normativo