Art. 3
In vigore dal 16 lug 2008
1. I massimali di bilancio per il 2008, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2008, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato III del presente regolamento.
4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2008 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell’allegato IV del presente regolamento.
5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2008, di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.
6. I massimali dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli nel 2008, di cui all’articolo 143 ter ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VI del presente regolamento.
7. I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:674:oj#art-3