Art. 2
In vigore dal 16 lug 2008
Nella tabella riportata all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, gli importi relativi alle Azzorre e Madera per l’esercizio finanziario 2009 e per gli esercizi finanziari successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:
«2009
:
87,08
2010 e successivi
:
87,18».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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