Art. 3

In vigore dal 15 lug 2008
1.   La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3). 2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui all' non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:704:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo