Art. 2

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: Categoria di pesca GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza Stato membro GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi 9 570 GT Spagna 7 313 GT Italia 1 371 GT Portogallo 886 GT Categoria 2 — Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello 3 240 GT Spagna 3 240 GT Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino 1 162 GT Spagna 1 162 GT Categoria 4 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali 375 GT Grecia 375 GT Categoria 5 — Cefalopodi 13 950 GT 32 licenze Spagna 24 licenze Italia 4 licenze Portogallo 1 licenza Grecia 3 licenze Categoria 6 — Aragoste 300 GT Portogallo 300 GT Categoria 7 — Tonniere congelatrici con reti a circuizione 22 licenze Spagna 17 licenze Francia 5 licenze Categoria 8 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie 22 licenze Spagna 18 licenze Francia 4 licenze Categoria 9 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica 17 licenze per un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate Categoria 10 — Pesca del granchio 300 GT Spagna 300 GT Categoria 11 — Navi per la pesca pelagica fresca 15 000 GT/mese in media annua 2.   In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 20 licenze al mese. 3.   Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) la Commissione, previa ricezione di un piano di pesca annuo elaborato dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave, trasmette le domande di licenza alle autorità della Mauritania. Su tale base e tenendo conto del consumo del quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate, la Commissione informa le autorità della Mauritania dell'intenzione di utilizzare o meno il contingente supplementare di 50 000 tonnellate in aggiunta al quantitativo di riferimento. Se del caso, chiede a dette autorità di aumentare di ulteriori 50 000 tonnellate il quantitativo di riferimento. Il piano annuale di pesca precisa per ogni nave i mesi di attività e le catture stimate per ciascun mese di attività. Per il primo anno di applicazione del protocollo i piani di pesca sono trasmessi alla Commissione entro il 15 ottobre 2008. A partire dal 2009 i piani sono trasmessi alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria alle autorità della Mauritania le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei nove mesi precedenti la presentazione delle domande. 4.   Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette alle autorità della Mauritania le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo trasmesso dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave. Il piano è trasmesso alla Commissione entro il 1o dicembre dell'anno precedente. Vi è indicata la stazza lorda (GT) prevista per ciascun mese di attività. Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base ai piani pesca di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:704:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo