Art. 4

Principi generali

In vigore dal 9 lug 2008
Principi generali 1.   Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di accreditamento. 2.   Lo Stato membro che ritenga che, dal punto di vista economico, non abbia senso o non sia sostenibile avere un organismo nazionale di accreditamento o fornire certi servizi di accreditamento ricorre, quanto più possibile, all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. 3.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri dell’eventuale ricorso, a norma del paragrafo 2, all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. 4.   Sulla base delle informazioni menzionate al paragrafo 3 e all’, la Commissione elabora e aggiorna un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che rende pubblico. 5.   Qualora l’accreditamento non sia effettuato direttamente dalle stesse autorità pubbliche, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di accreditamento di effettuare l’accreditamento quale attività di autorità pubblica e gli conferiscono un riconoscimento formale. 6.   Le responsabilità e i compiti dell’organismo nazionale di accreditamento sono chiaramente distinti da quelli di altre autorità nazionali. 7.   L’organismo nazionale di accreditamento opera senza scopo di lucro. 8.   L’organismo nazionale di accreditamento non offre o fornisce attività o servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità, non fornisce servizi di consulenza né possiede azioni o ha un interesse finanziario o gestionale in un organismo di valutazione di conformità. 9.   Ogni Stato membro garantisce che il proprio organismo nazionale di accreditamento abbia le idonee risorse finanziarie e umane per il corretto svolgimento dei suoi compiti, tra cui l’espletamento di compiti speciali, come le attività per la cooperazione europea e internazionale in materia di accreditamento e le attività necessarie a sostegno della politica statale e che non si finanziano da sole. 10.   L’organismo nazionale di accreditamento è membro dell’organismo riconosciuto ai sensi dell’. 11.   Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate, sia in seno alle loro organizzazioni sia nell’ambito dell’organismo riconosciuto ai sensi dell’.
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Principi generali (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo