Art. 12

Abrogazione

In vigore dal 9 lug 2008
Abrogazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il regolamento (CE) n. 788/96 è abrogato. 2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. 3.   In deroga all’, secondo comma, del presente regolamento, lo Stato membro cui è stato concesso un periodo transitorio a norma dell’ del presente regolamento continua ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/96 per la durata del periodo transitorio accordatogli.
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